ARGA Lazio News

Lo Statuto

STATUTO
Associazione Regionale Giornalisti Agricoli
LAZIO

Art. 1 – L’Associazione Associazione Regionale Giornalisti Agricoli (ARGA) è l’organizzazione unitaria, autonoma e indipendente dei giornalisti italiani della Regione Lazio.

L’ARGA agisce nell’ambito dello Statuto dell’Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoli (Unaga), dalla quale discendono il suo riconoscimento e la sua legittimazione.

L’ARGA è Gruppo di Specializzazione della rispettiva Associazione Regionale Stampa (ARS), al cui Statuto e regolamento si uniforma e sul cui territorio esercita la propria competenza e attività.

Fanno parte dell’ARGA i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti e all’ARS che svolgono la loro attività professionale in misura prevalente e qualificata nei settori dell’agricoltura, dell’alimentazione, dell’ambiente e della pesca.

L’ARGA ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 2 – È compito dell’ARGA:

  1. Affermare l’unità della categoria dei giornalisti iscritti;
  2. Valorizzare e tutelare la professione giornalistica;
  3. Facilitare e salvaguardare il libero accesso dei giornalisti alle fonti di informazione secondo il dettato costituzionale e le esigenze della professione;
  4. Contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale dei giornalisti iscritti;
  5. Collaborare con l’ARS e la FNSI nell’azione di difesa sindacale dei giornalisti iscritti;
  6. Rappresentare i giornalisti iscritti sul piano regionale e, attraverso l’Unaga, sul piano nazionale e internazionale.

Art. 3 – L’iscritto all’ARGA perde la qualifica di Socio quando da almeno un biennio non svolge l’attività professionale nei settori di competenza dell’ARGA di cui al precedente Art. 1, comma 4.

Decadono dalla qualifica di Soci gli iscritti che aderiscono ad altre associazioni giornalistiche che perseguono finalità analoghe a quelle dell’ARGA.

L’accertamento delle condizioni di cui ai due precedenti commi è demandato all’Esecutivo dell’ARGA.

La decadenza della qualifica di Socio è automatica dopo tre anni consecutivi di mancato pagamento delle quote associative e l’Esecutivo di ARGA ne prende atto.

Art. 4 – Possono partecipare all’attività dell’ARGA in qualità di Aderenti, con la sola facoltà di parola, i Direttori di periodici specializzati in agricoltura, alimentazione, ambiente e pesca iscritti nell’elenco speciale dell’Ordine dei Giornalisti, nonché i divulgatori non iscritti all’Ordine che siano collaboratori di testate giornalistiche per i già menzionati settori dell’informazione.

Ai fini dell’adesione all’ARGA di detti collaboratori, i titoli e i criteri di riconoscimento sono stabiliti dal Consiglio Nazionale Unaga.

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’ARGA, si riunisce almeno una volta l’anno e ha tutti i poteri deliberanti.

È compito dell’Assemblea:

  1. approvare e modificare lo Statuto dell’ARGA;
  2. stabilire il programma e i criteri generali di attività dell’ARGA e approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale
  3. eleggere ogni quattro anni il Presidente, il Vicepresidente, l’Esecutivo e il Collegio dei Revisori;
  4. eleggere i Delegati al Congresso Nazionale secondo i criteri fissati dallo Statuto dell’Unaga;
  5. i nomi degli eletti vengono trasmessi all’Unaga unitamente al verbale delle operazioni di voto sottoscritto dal Presidente del seggio elettorale, per lettera raccomandata almeno un mese prima dell’apertura del Congresso Nazionale.

Le elezioni di cui ai punti 3-4) avvengono per scrutinio segreto e a maggioranza semplice.

In caso di parità di voti conseguiti è eletto il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione all’ARGA; a parità di tale anzianità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Ogni socio partecipante alle votazioni può essere portatore di una sola delega affidatagli per iscritto da altro socio della stessa categoria.

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti tra i Soci con votazione unica, cui partecipano tutti i Soci professionisti e pubblicisti intervenuti all’Assemblea di persona o per delega. Presidente e Vicepresidente non possono appartenere alla stessa subcategoria. Verificandosi tale elezione, diventa Vicepresidente il primo in graduatoria della subcategoria diversa da quella del Presidente.

Vengono eletti inoltre nell’Esecutivo quattro componenti: due dai professionisti e due dai pubblicisti. In caso di dimissione o decadenza di uno di questi, subentra nell’incarico il primo dei non eletti.

Gli Aderenti eleggono separatamente due propri Osservatori nell’Esecutivo con compiti esclusivamente consultivi.

Art. 6 – L’Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente e ne fanno parte il Vicepresidente, i Membri eletti dall’Assemblea e il Rappresentante dell’Ars competente per territorio designato dalla stessa Ars tra i giornalisti non iscritti all’ARGA.

I compiti dell’Esecutivo sono:

  1. realizzare le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  2. porre in atto le iniziative necessarie e possibili per il conseguimento delle finalità statutarie dell’ARGA;
  3. stabilire data, località e ordine del giorno dell’Assemblea;
  4. eleggere nel proprio seno il Segretario e/o Tesoriere;
  5. deliberare la decadenza dalle cariche sociali dei Soci che si siano posti fuori dalla disciplina sindacale dell’Ars e della Fnsi;
  6. riscuotere le quote sociali e deliberare l’accettazione di donazioni e contributi esterni;
  7. curare l’amministrazione dell’Associazione, redigere il consuntivo finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre al voto dell’Assemblea.

Contro il mancato accoglimento della domanda di iscrizione e contro la delibera d cancellazione o decadenza l’interessato può ricorrere in prima istanza al Consiglio Nazionale dell’Unaga e in seconda istanza al Collegio Probiviri della Associazione Stampa Romana.

Qualora nell’ambito dell’ARGA si verifichino situazioni di grave crisi attinenti a contrasti insormontabili o ingovernabilità o mancato funzionamento, i Soci interessati possono inoltrare denuncia scritta, debitamente motivata e documentata, al Consiglio Nazionale dell’Unaga che delibererà a norma dello Statuto dell’Unaga stessa.

Art. 7 – Le cariche sociali sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ARGA; convoca e presiede l’Esecutivo; convoca a  nome dell’Esecutivo e presiede l’Assemblea dei Soci; coordina e dirige l’attività degli uffici dell’ARGA; fa parte di diritto e a tutti gli effetti del Consiglio Nazionale dell’Unaga cui partecipa in rappresentanza e per conto dell’ARGA; partecipa di diritto, ma con la sola facoltà di parola al Congresso Nazionale dell’Unaga; invia all’Unaga la relazione annuale sull’attività svolta dall’ARGA accompagnata dall’elenco completo dei Soci e delle cariche sociali.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente di volta in volta oppure in maniera permanente alcune delle sue mansioni, delle quali resta comunque responsabile; in caso di impedimento o assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente; in caso di dimissioni la responsabilità dell’Associazione viene assunta a tutti gli effetti dal Vicepresidente fino alla nuova Assemblea annuale.

La carica di presidente dell’ARGA è incompatibile con quella di Presidente dell’Unaga.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi previsti dal precedente comma del presente articolo.

Il Segretario e/o Tesoriere assolve i compiti di segreteria dell’Esecutivo e dell’Assemblea ed esplica tutte le attività inerenti all’amministrazione finanziaria e alla contabilità dell’ARGA,

Art. 8 – Il finanziamento dell’ARGA è assicurato dalle quote annuali dei Soci e da altre eventuali entrate, la cui accettazione è deliberata dall’Esecutivo.

L’ARGA partecipa al finanziamento dell’Unaga nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale dell’Unaga medesima.

L’esercizio finanziario annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il consuntivo finanziario e il bilancio preventivo vengono redatti dall’Esecutivo e sottoposti all’esame e al voto dell’Assemblea annuale dei Soci.

Art. 9 – L’ARGA agisce nell’ambito della disciplina sindacale dell’Ars e della Fnsi.

Il Socio che ricopre cariche sociali e che viene meno alla solidarietà e alla disciplina sindacale è dichiarato decaduto dalle cariche ricoperte con delibera dell’Esecutivo il quale provvede alla sua sostituzione in base al criterio stabilito dall’Art.5 ultimo comma.

Contro la dichiarazione di decadenza il Socio interessato può opporre ricorso secondo la procedura prevista dal precedente Art. 6, comma 3°.

Art. 10 – L’attività finanziaria della Associazione è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale riferisce con propria relazione all’Assemblea annuale dei Soci.

Il Collegio dei Revisori adempie ai compiti previsti dal Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra tutti i Soci senza distinzioni di categoria. I tre membri eleggono tra di loro il presidente e questi partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’Esecutivo.

Art. 11 – Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte da almeno un quarto dei Soci e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci che può essere convocata anche in concomitanza con quella ordinaria annuale; l’Assemblea Straordinaria è valida se vi partecipa almeno la maggioranza dei Soci; le modifiche statutarie entrano in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Nazionale dell’Unaga e dell’Ars.

Lo scioglimento dell’ARGA può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci sempre che l’argomento sia stato posto all’ordine del giorno e che alla relativa votazione partecipi almeno la maggioranza dei Soci.

In caso di scioglimento dell’ARGA, l’eventuale patrimonio residuo viene posto a disposizione dell’Unaga.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Qualora i Soci dell’Associazione Stampa Agricola risiedenti nelle regioni limitrofe decidessero di aderire all’ARGA Lazio, l’Esecutivo è abilitato, previa decisione dell’UNAGA, ad accogliere le domande e, in conseguenza, se del caso, a modificare la ragione sociale con l’aggiunta della regione o delle regioni interessate.